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IMMOBILI RISCHI : IL CREDITORE IPOTECARIO PREVALE SUL CREDITORE PRIVILEGIATO


 
Con la sentenza n. 21045 la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite Civili) ha stabilito che, in caso di fallimento del venditore (o sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali) il credito ipotecario in ordine di tempo trascritto prima, prevale sul privilegio vantabile dal promissario acquirente che abbia trascritto il preliminare presso un notaio, ai sensi dell’ 2645 bis del codice civile . Pertanto, verificandosi il dissesto e il conseguente fallimento, le somme incassate dalla vendita del complesso immobiliare (oggetto di finanziamento bancario e di conseguente ipoteca) prima andranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario (la Banca) e solo dopo se c’è capienza, verrà soddisfatto il credito privilegiato oggetto di trascrizione ex 2645 bis.

Cercheremo di spiegarci meglio. In genere un promissario acquirente (intelligente e cauto) dopo aver definito gli accordi esige che il preliminare venga steso e firmato presso un Notaio. Il professionista trascrive l’atto in un pubblico registro ( Conservatoria Registri Immobiliari); da quel momento i terzi sono informati che sul bene esiste “un privilegio” a carico dell’aspirante acquirente . Così facendo questi riteneva fino ad ieri di essere a posto, tranquillo: se nel periodo intercorrente fra preliminare e rogito , il venditore fosse fallito o avesse cercato di piazzare l’immobile ad altri o posto in atto qualche altra manovra occulta, il privilegio trascritto gli avrebbe riservato condizioni di massima tutela. Fino a ieri parte rilevante della Giurisprudenza riteneva che verificandosi il dissesto, il primo a beneficiare del ricavato fosse il promissario acquirente, ovviamente se titolare del privilegio suddetto. Dalla data della sentenza 21045/09 del 1 ottobre 09 non è piu’ così : la prima a essere pagata sarà la banca che su quel bene avesse iscritto un’ ipoteca, poi se restano fondi sufficienti verrà soddisfatto “il privilegiato” (…ironia dei termini).

In conclusione il consiglio: si continui a trascrivere il preliminare presso un notaio, ma preventivamente si proceda ad indagini approfondite tese a stabilire il profilo e lo stato patrimoniale del venditore , sia in ordine ad “indizi “ ( ha sofferto protesti? ha sempre pagato le cartelle esattoriali ? gode di un buon credito bancario? è intestatario di altri immobili o è nulla tenete ? conduce una vita sobria o dispendiosa ? ), sia attingendo a fonti documentali dirette (visure camerali, bilanci, note integrative, ipoteche etc.). Le informazioni raccolte (congiuntamente a quelle “oggettive” sul bene da assumere presso gli uffici tecnici del Comune) possono dare “ lo spessore” del soggetto con il quale ci si sta rapportando , valutare il grado di rischio dell’operazione, regolarsi di conseguenza. Ovviamente per molti di questi accertamenti occorre esigere dal venditore una autorizzazione esplicita. Diversamente (vedi legge sulla privacy) si và a cozzare contro rifiuti .

Se invece Il promissario acquirente non volesse accollarsi alcuna tribolazione e volesse schivare ogni problema non gli rimane che pretendere una ben formulata fideiussione bancaria escutibile “ a prima richiesta “ rilasciata dalla banca del venditore, valevole dalla data del preliminare e scadente dopo un anno dal rogito ( n.d.A in preliminare ed in atto notarileda indicare sempre il Giusto Prezzo). Così facendo si ovvia a qualsiasi fastidio, anche quello dato dalle azioni revocatorie fallimentari. 

 

Rischio di Imbattersi in un Agente o Venditore Prepotenti

L’acquisto di Unità Immobiliare è un operazione rilevante che impegna tutto o parte del sudato risparmio della persona che intende comperare Talvolta il compratore viene sottoposto a pressioni solo apparentemente legittime, al solo fine di condizionarlo ad assumere impegni frettolosi che se avesse ben ponderato, non avrebbe sottoscritto

Pratiche aggressive e scorrette che l’aspirante -acquirente spesso deve patire sono:

a)-Insofferenza e indisponenza da parte di venditori o agenzie, se si manifesta il desiderio di prendere tempo per ulteriori riflessioni prima di sottoscrivere impegni. La giustificazione è sempre la stessa : il rischio di perdere l’affare perché orde di altri possibili acquirenti premono per concludere.

b)-Insofferenza viene opposta alla richiesta di ottenere copia dei documenti probatori della proprietà, della regolarità edilizia, delle visure ipotecarie, di altre prove attestanti la mancata decozione patrimoniale del venditore; senso di fastidio è la risposta alla richiesta di vedere nuovamente l’immobile magari accompagnati da tecnici di fiducia; manifestazioni di evidente seccatura alla domanda di procedere ad esatte misurazioni, o di essere accompagnati a visionare il tetto per verificarne le condizioni o se chiedesse di mettere in funzione gli impianti …. e via dicendo..

c)-Pressione sistematica finalizzata a far sottoscrivere la “proposta irrevocabile di acquisto” sulla base di 3-4 punti essenziali e standard (il resto è tutto fumo) , millantandola come “ una semplice prenotazione” “ che serve solo “a bloccare l’affare” non specificando che se accettata determina la conclusione di un contratto obbligatorio carente di mille altri fattispeci importanti. Ritirarsi durante i tempi di validità ( infatti si dice “irrevocabile “) è impossibile se non perdendo cauzioni e provvigione. Invece il proprietario sarà libero di accettare la proposta più conveniente e respingere le altre senza conseguenza alcuna .

d)-Risposte evasive vengono riportate sulla perfetta regolarità edilizia e di ogni altro aspetto tecnico legale , sulla la funzionalità di ogni impianto o struttura; spesso vengono date rassicurazioni senza mai assumere responsabilità in forma scritta né davanti a testimoni-
La giustificazione addotta per motivare tanta riluttanza è la “normativa sulla pricacy” : il venditore prima di “mettere in piazza” i suoi affari, fornire spiegazioni, produrre documenti, esige un chiaro impegno all’acquisto. Insomma come dire: prima ti obblighi a comprare la mia auto, poi potrai verificare se ha il motore.

Di fronte all’operatore scorretto occorre che l’acquirente fissi principi fermi e punti i piedi esigendo il rispetto dei suoi diritti di consumatore:

Primo dogma
Il potenziale acquirente, prima di firmare alcunche’, ha il sacrosanto diritto di aver chiare le situazioni riguardanti il soggetto che vende e di farsele certificare per scritto .
Mi può dire chi e’ il venditore? Vende una cosa propria o altrui? Mi può procurare l’atto con cui ha a sua volta acquistato? E’ a rischio di fallimento? È protestato? Ha decreti ingiuntivi od esecuzioni immobiliari in corso? E’ solvibile? Se sara’ inadempiente potro’ rivalermi su altra sua proprietà? Dopo avermi venduto casa, diverrà nullatenente ? Con che banca lavora? E’ disponibile a rilasciarmi un’autorizzazione in deroga alla Privacy per autorizzarmi ad eseguire ordinarie ricerche commerciali su di Lui anche presso Istituti Bancari ? o presso l’amministratore condominiale per verificare la regolarità della sua posizione economica con il condominio? Il bene che intende vendere proviene da una successione o donazione ? In tal caso siamo certi che non siano stati lesi diritti di altri eredi o donatari? Ci sono altri soggetti (comproprietari o coeredi) che vantano diritti sull’immobile ? Del bene è proprietaria anche la moglie ? Si e’ forse separato da poco? In caso e’ disponibile a produrre l’atto di separazione legale? Se agisce con procura puo’ mostrarne copia? Il regime patrimoniale stipulato all’atto del matrimonio e attuale e’ quello di separazione o comunione dei beni? Se dichiara di agire quale mandatario di’ società può produrre gli ultimi bilanci e note integrative non pubblicati ? In tal caso quale legale rappresentante e’ fornito dei poteri per impegnare la società? Etc. etc.

Secondo dogma :
Il consumatore (spesso arrendevole) nel suo interesse deve prendere coscienza del suo diritto di “resistere, resistere, resistere” ad atteggiamenti aggressivi. Sappia che molti gruppi in franchising insegnano tecniche di persuasione e condizionamento atte a “strappare“ mandati ai venditori e “proposte di acquisto irrevocabili “ agli acquirenti . La raccomandazione dei cattivi-maestri è di non violare (formalmente) mai la legalità; per questo le rassicurazioni vanno fatte verbalmente e in assenza di testimoni in modo che ci si possa sempre giustificare. Le risposte sono sempre le stesse : “ Guardi che Lei ha capito male” oppure “Non e’vero le cose non stanno così “ ed ancora “ Guardi che Lei evidentemente non si ricorda ma io l’avvisai di questo o di quello” ; o in maniera arrogante : “Siamo un agenzia, non il suo consulente privato; il ns. compito si guardi l’art. 1754 e’ solo quello di promuovere l’incontro delle parti ed informare su fatti noti ,e questi glieli abbiamo riferiti tutti” e continuando “ Per particolari controlli preventivi, poteva benissimo pagarsi un geometra, un avvocato, un commercialista, Chi glielo ha impedito? Non poteva certo pretendere che li pagassimo noi ” e cosi’ via dicendo.

In presenza di queste situazioni patologiche è bene che l'acquirente si faccia affiancare da un esperto
che non si lascerà  certo condizionare   


 

Certificato di Abitabilità/ Agibilità Indispensabile per eseguire il rogito

Il certificato di agibilità è un documento essenziale che deve materialmente esistere all’atto della sottoscrizione del rogito notarile. Alla lentezza della procedura burocratica imputabile al Comune che ritarda a rilasciarlo deve seguire un comportamento diligente da parte del promettente venditore che deve farsi parte attiva esercitando ogni debita pressione per ottenerlo in tempi stretti . E ciò anche se oggettivamente trattasi di bene immobile di perfetta costruzione attestata dal venditore, dal progettista, dal notaio. L’assenza fisica del certificato costituisce impedimento alla esecuzione del rogito notarile

Fino al 27 novembre 2009 (data della sentenza sottoindicata) il venditore interveniva a rogito, consegnava la ricevuta di presentazione all’ufficio tecnico degli elaborati necessari ad ottenere il certificato de quo, si assumeva in atto la responsabilità del buon fine del rilascio, rilasciava ogni altra garanzia possibile. In quelle condizioni e dopo aver analizzato la attendibilità della documentazione anche il Notaio più severo si prestava ad eseguire il rogito.
Dal giorno della pubblicazione della sentenza sotto riportata non è più così . Non rileva che l'immobile sia oggettivamente in regola con le norme urbanistiche, o che a consuntivo ma dopo la data fissata per il rogito il rilascio del certificato si sia avverato regolarmente e neppure rileva che il ritardo del rilascio sia imputabile a lentezza burocratica del Comune

Grava sempre sul venditore l'onere di attivarsi prima del rogito. ( n.d.A : in alternativa si potrebbe inserire una riserva nel preliminare per prorogare legittimamente la esecuzione del rogito fino ad una certa data sicura per la materializzazione del documento) . E’ questo il senso della sentenza n. 25040 emessa dalla Corte di Cassazione - Sezione II civile – in data 27 novembre 2009

Gli Ermellini hanno così sentenziato analizzando una lite insorta fra il venditore-proprietario di un box auto ed il promissorio acquirente; questo ultimo , dopo aver assunto impegni in sede di contratto preliminare, si rifiutò di eseguire il rogito per mancanza del certificato suddetto . La Cassazione gli ha dato ragione seppure il venditore avesse dimostrato che il box era di nuova costruzione e non era a lui imputabile il ritardo dovuto al normale decorso dei tempi tecnico-burocratici ; fra l’altro nell’attesa non sarebbe derivato alcun impedimento all’effettivo godimento del bene. Il notaio incaricato della stipula, chiamato a testimoniare, confermò l’inesistenza di impedimenti oggettivi al rilascio. Ma tutto ciò non ha inciso sulla determinazione della Suprema Corte

Secondo la Cassazione nelle vendite immobiliari «il certificato di agibilità è essenziale» dal momento che viene in rilievo l'interesse dell'acquirente a ottenere la proprietà di un immobile idoneo «ad assolvere una determinata funzione economico-sociale e quindi a soddisfare i concreti bisogni che inducono il compratore all'acquisto». Ne consegue, “ che la mancanza di quel documento al momento della diffida ad adempiere costituisce grave inadempimento del venditore che giustifica il rifiuto del compratore di procedere all'acquisto” . Né, secondo la Corte rileva la circostanza che nelle more della controversia il certificato sia stato regolarmente conseguito.
Il promettente venditore avrebbe dovuto attivarsi, fare pressione, insistere, inviare intimazioni ad adempiere al Comune così da sollecitare ed ottenere tempestivamente il documento essenziale alla esecuzione della compravendita.



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