Da associazione "Centro Consumatori " : " Proposta irrevocabile di acquisto" :
Molte agenzie cercano di impegnare l'acquirente attraverso la firma di un atto unilaterale di obbligo. Questa prassi, molto in voga, comporta dei rischi e pertanto consigliamo di non firmare questi atti. Conviene far presente all'agente immobiliare di essere disposti a firmare subito il contratto preliminare di compravendita. In questo modo si abbreviano i tempi e si limita la concorrenza di altri acquirenti. La proposta unilaterale di acquisto, oltre ad impegnare l'acquirente che la sottoscrive, gli impedisce di continuare la ricerca di un altro bene immobile e soprattutto permette al venditore di verificare, per tutta la sua durata, l'esistenza di proposte migliori. Pertanto si consiglia di firmare solamente contratti preliminari d'acquisto, dopo aver consultato il proprio consulente di fiducia ".
Molte agenzie cercano di impegnare l'acquirente attraverso la firma di un atto unilaterale di obbligo. Questa prassi, molto in voga, comporta dei rischi e pertanto consigliamo di non firmare questi atti. Conviene far presente all'agente immobiliare di essere disposti a firmare subito il contratto preliminare di compravendita. In questo modo si abbreviano i tempi e si limita la concorrenza di altri acquirenti. La proposta unilaterale di acquisto, oltre ad impegnare l'acquirente che la sottoscrive, gli impedisce di continuare la ricerca di un altro bene immobile e soprattutto permette al venditore di verificare, per tutta la sua durata, l'esistenza di proposte migliori. Pertanto si consiglia di firmare solamente contratti preliminari d'acquisto, dopo aver consultato il proprio consulente di fiducia ".
La nostra opinione: " È indiscutibile che la “proposta irrevocabile di acquisto” firmata “per accettazione” dal venditore determini il sorgere di precisi vincoli contrattuali che servono solo a questo ultimo e all'agenzia " per imbrigliare " l'aspirante acquirente
Le “proposte di acquisto” sono monche di una serie di pattuizioni che se discusse in sede successiva alla accettazione (preliminare) potrebbero facilmente generare litigi. Unica parte avvantaggiata è il venditore che beneficierebbe di una piccola asta al rialzo ed il mediatore che in forza di una proposta accettata acquisisce la "prova" di aver promosso l’affare e pertanto maturato il diritto alla provvigione.
Per evitare che il potenziale acquirente si trovi vincolato anzitempo, crediamo essenziale che i suoi obblighi contrattuali si debbano consolidare solo dopo aver visionato con un esperto di fiducia sia la casa , sia tutta la documentazione ad essa riferibile e solo dopo,se propio desiderato , fare redigere dall'esperto la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto” indicando chiaramente TUTTE ( e non alcune) condizioni per le quali si è disposti ad obbligarsi unilateralmente prima dell'accettazione, e bilateralmente dopo .
Il lettore consideri che il più delle volte le “proposta di acquisto” vengono barattate come semplici “prenotazioni” o per “ bloccare l’affare “ cosa non vera visto che la proprietà è libera di accettare o respingere la proposta piu’ bassa, confermando “per accettazione” quella più alta e cosa non vera in quanto la proposta accettata vincola le parti e non è più rivedibile se non con reciproco consenso.
Ribadiamo : i formulari di comune uso di “ proposta irrevocabile di acquisto” sono terreno di cultura di liti anche a causa della povertà dei contenuti che lasciano spazio a liti future fra le parti.
Per le ragioni di cui sopra il nostro consiglio è
a-fare preventive verifiche approfondite e poi andare direttamente al preliminare (by-passando la proposta di acquisto)
b-se proprio l’utente vuole aderire alle possibili pressioni dell’agente, almeno opti (con l'aiuto di questo studio ) per una chiara e completa formulazione della “proposta irrevocabile di acquisto” . Ciò lo porrà in condizione di contrattare alla pari.